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Obbligo di aggiornamento del DVR e della formazione obbligatoria

Con l’attuale situazione di emergenza venutasi a creare con il virus CoVID-19, scopriamo, insieme all’esperto consulente in sicurezza sul lavoro Riccardo P. quali sono le mosse da adottare per redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Devo aggiornare il DVR per il rischio da COVID-19?

NO, la valutazione e la gestione di un rischio biologico generale che trascende la singola Azienda e che minaccia la salute pubblica spettano alle Pubbliche Autorità – le uniche a ciò deputate e in possesso dei necessari strumenti istituzionali e scientifici; tocca a queste ultime indicare le misure di prevenzione necessarie.

Il DdL non ha né possibilità né capacità di fare tale valutazione, ma deve attuare al meglio e secondo le modalità più consone nella propria azienda (e dimostrare di averlo fatto in caso di controllo) tutte le “misure per il contrasto e la diffusione del CoViD – 19” dettagliate elencate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, del 14 marzo 2020  tra Governo e parti sociali” senza rielencarle come appendice o come integrazione del DVR.

Deve quindi limitarsi all’attuazione coscienziosa e responsabile delle misure che le Autorità competenti hanno imposto, assicurando che tutto il personale le rispetti, regolamentandone le attività svolte in una prospettiva di coinvolgimento e di adeguamento alle indicazioni emanate a livello nazionale.

N.B. La revisione/integrazione del DVR diviene però necessaria, coinvolgendo tutte le figure aventi titolo, allorché a seguito dell’adozione di tali misure, o in conseguenze di scelte di mercato, si abbiano cambiamenti significativi nell’organizzazione del lavoro o dei processi produttivi, o nelle procedure di lavoro presenti o nell’utilizzo di macchine, sostanze ecc. Il che è poi quanto dice l’art. 29 comma 3 del D.Lgs 81/2008.

Ciò può avvenire, ad es., in caso di riduzione del personale all’interno di un’area o reparto in maniera da rispettare sempre la distanza di sicurezza o nel caso di riorganizzazione o di modifica/riconversione del ciclo produttivo.

Qualche esempio volutamente banalizzato: se una azienda riduce la propria produzione e fa turnare il proprio personale e, di conseguenza, in un reparto prima presidiato da due o più dipendenti, uno solo resta presente nel turno, nasce un rischio prima non valutato, quello del lavoro in solitario, che deve essere valutato nell’ aggiornamento del DVR precedente..

Allo stesso modo, se una azienda di tendaggi e tovaglieria converte il proprio ciclo produttivo sulla fabbricazione di maschere acquisendo nuove macchine, nuovi materiali con eventuali modifiche di mansioni ecc., il precedente DVR va aggiornato: idem dicasi per una azienda che fabbrica detersivi e che si mette a produrre anche disinfettanti idroalcolici. In quest’ultimo caso non solo il DVR andrebbe integrato, ma potrebbero sorgere altri adempimenti collaterali da considerare, ad es. la verifica del CPI.

Devo aggiornare la mia formazione obbligatoria da poco scaduta o in scadenza?

NO:  ll “Protocollo condiviso” sopra citato, stabilisce che “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (ad es. l’addetto antincendio o al primo soccorso possono continuare ad intervenire se richiesto; il carrellista può continuare a condurre il muletto, il RLS può continuare a svolgere attivamente il proprio ruolo).

L’aggiornamento del DVR dovrà essere prontamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme indicate dalla normativa vigente.

Attenzione che tale tolleranza non riguarda il completamento della formazione iniziale o di base; l’operatore privo di tale formazione di base non può assolutamente essere adibito al ruolo cui la tale formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

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